IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                                  E
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il testo unico delle leggi  sullo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, cosi' come modificato dalla  legge
30 novembre 1989, n. 386;
  Visto l'art. 78 del testo unico medesimo concernente l'assegnazione
annuale  alle  province  autonome di Trento e di Bolzano di una quota
non superiore a quattro decimi del gettito  dell'imposta  sul  valore
aggiunto relativa all'importazione riscossa sul territorio regionale;
  Considerato  che  il  citato art. 78 prevede che la quota di cui al
punto precedente sia stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e
il presidente di ciascuna giunta provinciale secondo i criteri  e  le
modalita'  previste  dall'art.  10  del  decreto legislativo 16 marzo
1992, n. 268, concernente "norme d'attuazione dello Statuto  speciale
per  il  Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  finanza  regionale  e
provinciale";
  Considerato che, in attuazione dei  suddetti  criteri,  l'ammontare
delle  quote  da  corrispondere  alle  due  province  per l'anno 1990
risulta pari a L. 466.609.000.000 per la provincia di Trento e pari a
L. 540.284.000.000 per la provincia di Bolzano;
  Visto che l'ammontare delle predette  quote  risulta  superiore  ai
quattro  decimi  dell'IVA  all'importazione  riscossa  sul territorio
regionale,  il  cui  gettito,  per  l'anno   1990,   ammonta   a   L.
1.469.694.887.994 cosi' come comunicato dall'intendenza di finanza di
Trento con la nota n. 3397/91 del 6 settembre 1991;
  Ritenuto,  pertanto,  che  ai  sensi  del gia' citato art. 78 dello
statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, alle province  di
Trento  e  di  Bolzano  per l'anno 1990 vanno corrisposte le predette
quote nella misura rispettivamente del 47 per  cento  e  del  53  per
cento  dei  quattro  decimi  dell'IVA  all'importazione  riscosse sul
territorio regionale, pari a L. 276.303.000.000 per la  provincia  di
Trento e a L. 311.575.000.000 per la provincia di Bolzano;
  Visto l'accordo manifestato dai presidenti delle giunte provinciali
di Trento e di Bolzano;
  Vista  la  legge  14  agosto  1982,  n. 590, con cui all'art. 44 si
dispone  che  alla   determinazione   dello   stanziamento   per   il
finanziamento  degli  oneri  di  funzionamento dell'Universita' degli
studi di Trento si dovra' provvedere mediante intesa annuale  fra  il
Governo,  il  presidente  della giunta provinciale, il presidente del
consiglio  di   amministrazione   e   il   rettore   dell'Universita'
contestualmente  alla  determinazione  della  quota  di finanziamento
spettante alla provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 78 del
testo unico delle leggi sullo statuto  per  il  Trentino-Alto  Adige,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670;
  Considerato che, in base ai criteri stabiliti dal secondo comma del
citato  art.  44  della  legge  n.  690  del  1982,  l'ammontare  del
finanziamento da devolvere all'Universita' degli studi di Trento  per
l'anno  1990  viene  a  fissarsi  in  L.  20.100.000.000, delle quali
18.000.000.000  sono  state gia' erogate dal Ministero della pubblica
istruzione nell'anno finanziario 1990;
  Visto che, per l'anno 1990, sono state corrisposte  all'Universita'
di  Trento  ulteriori  somme  per  complessive  L.  3.336.000.000 sui
capitoli 4122, 4123, 4124, 4125 e  8551  dello  stato  di  previsione
della  spesa  del  Ministero della pubblica istruzione, per un totale
complessivamente  erogato  di  L.  21.336.000.000  (18.000.000.000  +
3.336.000.000);
  Considerato, altresi', che gli stessi capitoli evidenziati al punto
precedente  sono  stati presi a base per il calcolo dei finanziamenti
di cui all'art. 44 della gia' citata legge n. 590 del  1982  relativi
all'anno  1990  per cui occorre considerare detto importo quale quota
del finanziamento di cui al citato art. 44;
  Ritenuto, quindi, che all'Universita' di Trento, per lo stesso anno
finanziario 1990, risulta o corrisposte  somme  in  misura  superiore
alle spettanze per L. 1.236.000.000 (20.100.000.000 XX 18.000.000.000
XX  3.336.000.000 = 1.236.000.000), il cui recupero dovra' aver luogo
in sede di determinazine dei finanziamenti da effettuare  negli  anni
successivi;
  Visto l'accordo manifestato dal presidente della giunta provinciale
di  Trento,  dal  presidente  del  consiglio di amministrazione e dal
rettore dell'Universita' di Trento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alle province autonome di Trento e di Bolzano sono  attribuite  per
l'anno  1990,  ai  sensi  dell'art.  78 dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, rispettivamente le somme di L. 276.303.000.000 e
di L. 311.575.000.000.